Procedura per la riduzione della generazione distribuita RI.GE.DI.
Deliberazioni 385/2025/R/EEL e 564/2025/R/EEL
Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la Deliberazione 385/2025/R/EEL, che introduce importanti novità per i gestori di impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici con potenza pari o superiore a 100 kW.
Successivamente, il 23 dicembre 2025, la Deliberazione 564/2025/R/EEL ha modificato parzialmente la precedente, prorogando i termini da essa previsti.
Di seguito si riassumono i principali contenuti:
La Deliberazione 385/25 stabilisce l’obbligo di installare il Controllore Centrale d’Impianto (CCI), come definito dalla Norma CEI 0-16 e dai relativi Allegati O e T, sia per gli impianti esistenti sia per quelli di nuova realizzazione. È inoltre obbligatoria l’attivazione della funzionalità PF2, denominata “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”. In pratica, il CCI deve essere in grado di ridurre, fino anche ad azzerare, la potenza prodotta dall’impianto in seguito a un comando inviato dai sistemi di e-distribuzione. L’installazione, la manutenzione del CCI e del sistema di comunicazione, nonché l’attivazione della funzionalità PF2, sono a carico dei produttori.
Per gli impianti di nuova realizzazione, il CCI deve essere installato e la funzionalità PF2 attivata entro la data di entrata in esercizio dell’impianto. In caso di mancata installazione del CCI o di mancata attivazione della funzionalità PF2, la connessione dell’impianto può essere sospesa.
Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori:
- con potenza maggiore o uguale ad 1 MW e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel devono attivare la funzionalità PF2, comunicare tale adeguamento alla C.E.G. entro il 31 dicembre 2026 o entro la data di entrata in esercizio se successiva. Se non conformi alla delibera 540/21/R/eel devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro le medesime date
- con potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW, devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento alla C.E.G. entro il 31 dicembre 2027 o entro la data di entrata in esercizio se successiva;
- con potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento alla C.E.G. entro il 31 marzo 2028 o entro la data di entrata in esercizio se successiva.
ATTENZIONE: A partire dalle scadenze entro le quali è obbligatorio l’adeguamento previsto dalla deliberazione, e fino alla comunicazione formale dell’avvenuto adeguamento, per gli impianti di produzione che risultano non conformi vengono sospesi tutti i corrispettivi economici riconosciuti dal GSE, inclusi eventuali incentivi. Inoltre, l’energia elettrica immessa in rete non viene valorizzata.
Ne consegue che il mancato adeguamento comporta un impatto economico diretto e significativo per il produttore, con la perdita temporanea dei ricavi e dei benefici economici legati alla produzione di energia.
Classificazione impianti nuovi e esistenti
Sono considerati impianti nuovi tutti gli impianti eolici e fotovoltaici che ricadono nelle condizioni della seguente tabella:
IMPIANTI NUOVI:

Sono considerati impianti esistenti gli impianti già connessi alla data di pubblicazione della delibera o ancora da connettere coinvolti nella seguente tabella
IMPIANTI ESISTENTI

Contributi per gli impianti esistenti
I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:
- “1” nel caso di invio entro il 31 dicembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- “0,8” nel caso di invio tra il il 1° gennaio 2026 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- “0,4” nel caso di invio tra il 1° marzo 2027 e il 31 maggio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento, pari al prodotto tra un valore “base” pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:
- “1” nel caso di invio entro il 31 gennaio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- “0,8” nel caso di invio tra il il 1° febbraio 2027 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- “0,4” nel caso di invio tra il 1° aprile 2027 e il 30 giugno 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
Il Produttore potrà contattare la scrivente tramite la PEC all’indirizzo mail cegaosta@legalmail.it con oggetto “Procedura RIGEDI – Delibera 385/2025/R/EEL” per informazioni inerenti il tema in oggetto e eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo delle delibere consultabile sul sito dell’Autorità ai seguenti link:
Precisiamo che C.E.G. ha comunicato a Terna che si affiderà al sistema di trasmissione dati della Società Deval Spa per lo scambio di dati dei produttori collegati alle proprie linee e soggetti a codesta normativa.
Template di adeguamento
format di comunicazione di avvenuto adeguamento