Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia nel secondo trimestre 2022
(art. 2 comma 3bis Decreto Legge 50/2022)
Le imprese con forniture di potenza superiore a 15 kW possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia consumata nel terzo trimestre 2022.
Il contributo:
- spetta se il costo medio del kWh risultante dalle bollette del secondo trimestre 2022 alla voce “Spesa per la materia energia” risulta superiore del 30% rispetto a quello dello stesso trimestre del 2019;
- non è tassato ai fini IRES e IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo e la non concorrenza alla formazione dell’imponibile IRES e IRAP non comporti il superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta:
- non può essere chiesto a rimborso;
- può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 (modello F24 – codice tributo 6970);
- il soggetto titolare della fornitura così come riportato in bolletta;
- la partita IVA
Sopravvenuta proroga del contributo per l’acquisto di energia elettrica a ottobre e novembre 2022
(art. 1 comma 3 del Decreto Legge 144/2022)
Il cosiddetto “Decreto Aiuti ter” ha ulteriormente prorogato la misura a favore delle imprese, ma con modificazioni.
In particolare, il contributo:
– spetta se il costo medio del kWh risultante dalle bollette del terzo trimestre 2022 alla voce “Spesa per la materia energia” risulta superiore del 30% rispetto a quello dello stesso trimestre del 2019;
– è esteso alle imprese con forniture a partire da soli 4,5 kW di potenza disponibile;
– da diritto a un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia consumata a ottobre e novembre 2022.
Tuttavia, così com’è avvenuto in sede di prima e seconda applicazione, per dare corso all’espletamento di qualsiasi pratica in merito la CEG è tenuta ad attendere la conversione in legge del Decreto, nonché l’emanazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente delle conseguenti disposizioni regolatorie attuative. Fino ad allora non potremo prendere in considerazione nessuna richiesta.