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REGOLAZIONE DELLO SCAMBIO DATI  DSO/SGU

Deliberazione 540/2021/R/eel

Con la Deliberazione 540/2021/R/eel l’Autorità di settore ARERA ha definito le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei produttori e le modalità di copertura dei costi.

I gestori di impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 MW sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) e del relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

I titolari di impianti di produzione entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022 (“impianti esistenti” nel seguito) dovranno adeguare gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i CCI, e comunicare entro il 31 gennaio 2024 l’avvenuto adeguamento a C.E.G.
C.E.G. invierà ai produttori, entro il 30 settembre 2022, il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della nuova disciplina. I produttori dovranno trasmettere a C.E.G., entro il 31 gennaio 2024, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti allegando una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso, in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T) e il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, che costituisce parte integrante della comunicazione e necessaria per il prosieguo dell’attività. In calce alla pagine è scaricabile un format di dichiarazione.

I produttori che adegueranno gli impianti esistenti hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, a un contributo economico forfetario pari a:

  • 10.000 € nel caso di invio entro il 31 marzo 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento con relativo allegato del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto;
  • 7.500 € nel caso di invio tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023 della comunicazione suddetta;
  • 5.000 € nel caso di invio tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 della comunicazione suddetta;
  • 2.500 € nel caso di invio tra il 1° ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione suddetta.

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, C.E.G. effettuerà, con l’ausilio della società Deval spa, verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti oggetto di adeguamento, per accertare l’avvenuta corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.
Nel caso in cui le verifiche avessero esito positivo, C.E.G. erogherà il contributo forfetario entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Nel caso in cui le verifiche avessero esito negativo per cause non imputabili a C.E.G. o ai sistemi di Deval spa, la stessa ne darà evidenza al produttore, dando indicazioni sugli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Effettuati tali interventi, il produttore dovrà informare C.E.G. che programmerà, congiuntamente con Deval Spa,  una nuova verifica entro il mese successivo dalla comunicazione.
Qualora l’esito delle verifiche dovesse mantenersi negativo  anche dopo il 31 gennaio 2024, C.E.G. stessa inserirà il produttore nell’elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera, e verrà meno il diritto al contributo forfettario.

I titolari di impianti di produzione che entreranno in esercizio dal 1° dicembre 2022 dovranno installare i dispositivi CCI a proprie spese entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione a C.E.G. entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.

Precisiamo che C.E.G. ha comunicato a Terna che si affiderà al sistema di trasmissione dati  della Società Deval Spa per lo scambio di dati dei produttori collegati alle proprie linee e soggetti a codesta normativa.

 

 

Template di adeguamento

format di comunicazione di avvenuto adeguamento